08 Agosto 2013

Art. 62: il TAR del Lazio conferma la validità


Chiarezza è stata fatta. Dopo i dentro e fuori, dopo i sì e i no, finalmente, a proposito dell`art. 62 è stato fissato un punto fermo. La normativa è assolutamente valida e in vigore: in altri termini l`art 62 non si tocca.

Giuseppe-Cuzziol.jpgLo stabilisce una precisa sentenza del TAR del Lazio, che vi riportiamo. Con buona pace dei tanti detrattori, i soliti bastian contrario e i "pago-quando-dico-io" che in questi mesi hanno remato contro. Le vicende sono note per averle altre volte raccontate, ma ricapitoliamole brevemente:

Confindustria, forte di un parere del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), sosteneva che l’Art. 62 era stato superato dal Dlgs. 192, una disposizione della UE la quale, sempre in tema di pagamento, prevede termini più dilatori e meno stringenti; Il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole), anche opportunamente sollecito dalla Federazione Italgrob, dichiarava invece, con un preciso comunicato, che l`art. 62 per la sua specificità non poteva essere fagocitato da una normativa più generale, come in effetti quella che contiene il Dlgs. 192.

Ad alimentare la confusione accorreva un estemporaneo parere di un emerito esponente della Consulta le cui considerazioni inficiavano la validità dell`Art. 62. Considerazioni che sono state prontamente usate da FIPE-Confcommercio per difendere gli ovvi interessi di parte e comunicare ai propri associati che l`art. 62 poteva tranquillamente non essere rispettato. Dopo questa serie di tira e molla, era chiaro che la filiera Ho.Re.Ca. andasse in totale confusione e fibrillazione.

Ma ora, grazie alla sentenza del TAR, è possibile porre un punto fermo. L`art. 62 è una normativa valida e regolare, con piena soddisfazione di questa Federazione che ha sempre sostenuto a spada tratta l`articolo di legge: lo ha voluto, promosso, divulgato e difeso. Lo ha fatto perché crede in questo provvedimento, lo ha fatto perché ritiene che  per cominciare ad affrontare  l`annoso e gravissimo problema del credito, avere dei punti fermi, sia essenziale. Ma lo hanno fatto anche, e questo è opportuno ribadirlo, con la consapevolezza che non potrà bastare  un provvedimento legislativo a risolvere tout court le diverse problematiche che incombono sulla filiera Ho.Re.Ca, e fra questi la questione dei ritardi di pagamento, di cui abbiamo già detto, che colpisce per lo più i distributori esposti economicamente sia a monte che a valle. Però non possiamo neanche pensare che la soluzione dei problemi  possa giungere senza che ci siano regole certe e punti di riferimento.

La ripresa, la tanto agognata ripresa, passa anche attraverso il rispetto delle regole, così come passa attraverso la condivisione di un progetto, attraverso lo sforzo comune che tutti gli operatori della filiera sono chiamati a compiere. Un compito al quale i distributori di bevande non si sottrarranno di certo.

Giuseppe Cuzziol

Presidente Italgrob

 

NORMATIVA NAZIONALE

Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni”.

Con nota del 02.04.2013 l’Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole è intervenuto sul parere rilasciato lo scorso 26.03.2013 dall’omologo Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale sosteneva l’intervenuta tacita abrogazione dell’art. 62, comma 3 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. (con conseguente disapplicazione dei commi 7, 8 e 9), la cui disciplina sarebbe stata  integralmente sostituita dalla nuova normativa generale di derivazione comunitaria di cui al D.Lgs. 192/2012. La nota del MIPAAF esprime una posizione del tutto contrastante rispetto a quella del MISE, sviluppando, tra l’altro, quelle stesse riflessioni critiche accennate nell’aggiornamento normativo inviato dal nostro ufficio lo scorso 26.03.2013.


In sintesi:

  1. L’art. 62 è una norma speciale (applicabile alle sole cessioni del prodotto agricolo ed agroalimentare) nei confronti della quale non si applica il generale principio di successione delle leggi nel tempo per cui la legge posteriore abroga quella precedente.
  2. L’art. 62 non si pone in contrasto con la normativa comunitaria, che peraltro viene richiamata nelle premesse del decreto attuativo con particolare riferimento all’art.12, comma 3 della Direttiva 2011/7/UE, il quale prevede che "Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva" (come appunto si è verificato con la disciplina dettata dall’art. 62, applicabile ai soli creditori del comparto alimentare).
  3. L’art. 62 rientra anche nella deroga prevista dal legislatore nazionale, il quale, all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (non modificato sul punto dal D.Lgs. 192/2012), prevede che "Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore".
  4. La piena vigenza ed efficacia di tutte le disposizioni dell’art. 62 è stata implicitamente confermata dall’entrata in vigore - in data successiva all’introduzione del D.Lgs. 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011//UE - della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, attraverso il quale il legislatore è intervenuto con alcune modifiche (inerenti per lo più, l’ambito di applicazione), escludendo qualsivoglia effetto abrogativo della normativa di settore.
  5. La versione definitiva del decreto attuativo dell’art. 62, reso in seguito al parere rilasciato dal Consiglio di Stato in data 27 settembre 2012 (e cioè successivamente all’emanazione della Direttiva 2011/7/UE), ha stabilito che le disposizioni ivi contenute, “costituiscono norme ad applicazione necessaria” (definite anche "di ordine pubblico", sottratte ai limiti di applicazione sanciti dal diritto internazionale privato).
  6. Al solo art. 62 ed a tutte le sue disposizioni - ivi compresa quindi quella inerente i termini di pagamento, che il MISE ritiene tacitamente abrogata dal D.Lgs. 192/2012 - e non anche a quest’ultima norma si riferisce il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari". Da ciò può desumersi che anche l’AGCM consideri la piena vigenza dell’art. 62.

Con sentenza n. 7195/2013 depositata il 17.07.2013 il TAR del Lazio è intervenuto su un ricorso presentato per l’annullamento dell’art. 2 del decreto del Mipaaf attuativo dell’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Con tale decisione, per la prima volta. La giurisprudenza afferma la piena e perdurante vigenza dell’art. 62 dirimendo la querelle interpretativa sorta a seguito dei contrastanti pareri rilasciati dagli uffici legislativi del MISE e del Mipaaf. La sentenza, in punto di diritto, avvalla pienamente, in particolare, le argomentazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sopra illustrati.

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