Il fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso, una prassi incresciosa che provoca considerevoli danni (e pericoli) ai produttori vinicoli e birrai. A seguito di un’accurata indagine condotta tra distributori, agenti di commercio e punti di consumo, è stato rilevato come negli ultimi anni sia sempre più frequente rilevare situazioni di irregolarità nella circolazione del vino in fusti.
L`aspetto più grave riguarda la discordanza, presso alcuni pubblici esercizi con vendita di vino "alla spina", tra quanto esposto al pubblico sul sistema di spillatura ovvero sulla placchetta di identificazione della ditta produttrice del vino, e l`effettiva provenienza del vino, se non anche la reale tipologia dello stesso che viene spillato e servito agli avventori spesso ignari che quanto bevono è qualcosa di diverso da quanto hanno avuto modo di ordinare. Il problema è molto serio, nonché profondamente sentito anche da chi si occupa di distribuzione, pertanto Italgrob, in collaborazione con le principali aziende vinicole operanti nella produzione e vendita di vino in fusti, ha sottoscritto un’intesa per avviare ogni possibile azione per contrastare tale irregolare comportamento da parte di operatori disonesti e senza scrupoli.
L’operazione “Fusti Pirata” è stata avviata in occasione del Vinitaly 2014 e ha visto la convinta partecipazione di aziende produttrici del calibro di: Vinicola Serena S.r.l.; Montelvini S.p.A.; Arione S.p.A.; Viticoltori Ponte S.r.l.; Maccari S.r.l.; Cantine Riunite & CIV, aziende leader nella produzione e vendita di vino in fusti, insieme rappresentano circa il 70% del mercato e le stesse fanno parte della Unione Italiana Vini.
«Nelle attività di contrasto al fenomeno - ha dichiarato Giuseppe Cuzziol, presidente Italgrob - vorremmo anzitutto coinvolgere le altre associazioni di categoria. Al di là del nostro obiettivo primario, che è quello di far lavorare meglio il nostro distributore, riteniamo che questo sia un problema che riguarda l’intera filiera Ho.Re.Ca.. Consapevoli inoltre che in questa operazione la compattezza di intenti, fra i diversi attori è fondamentale. In prima battuta - ha sottolineato Cuzziol - sarà necessario predisporre documenti informativi per evidenziare i rischi e le sanzioni previste per chi pirata i fusti, nonché giungere a denunciare sistematicamente alle autorità competenti, tutte le situazioni irregolari che verranno segnalate».
Prende quindi il via l’operazione Fusti Pirata, che potrà essere in seguito ampliata anche alla categoria birra che, al pari del vino in fusti, non è esente purtroppo dalla poco onesta abitudine di taluni operatori di piratare i fusti.
Piratare i fusti è illegittimo e può sostare caro: occhio alle sanzioni
Vediamo cosa comporta mettere del vino o della birra in un fusto di un produttore diverso da quanto descritto sulla placchetta dello stesso fusto. Anzitutto si viola l`art. 517 del codice penale, che punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci con la reclusione fino ad un anno o con la multa sino ad € 1.033,00. Inoltre nel caso, per altro frequente, in cui il prodotto consegnato al consumatore, non solo sia di provenienza da ditta diversa da quella indicata alla clientela, ma anche di diversa tipologia, si commette una vera e propria "frode in commercio" sanzionata dall`art. 515 del codice penale con la reclusione fino a due anni o la multa fino ad € 2.066,00.
Vi è poi da dire che entrambe le violazioni prevedono da un lato la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su uno o più giornali designati dal Tribunale, inoltre nel caso in cui la tipologia falsamente esposta sia relativa ad un vino recante un` indicazione geografica protetta, il reato è previsto come aggravato dall`art. 517-bis del codice penale, quindi, la pena è aumentata e, in caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura dell` esercizio in cui il fatto è stato commesso sino a tre mesi.
Nel caso in cui la frode concerne anche una tipologia di vino a DOC o a IOT, è ravvisabile altresì l`illecito amministrativo, concorrente con le sanzioni penali previste dall`art. 22 D.Lgs. 61/10 che colpiscono chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. In questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 2.000,00 a € 20.000,00. Poi, in caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l`importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico. Non si può infine escludere l`applicazione congiunta alle norme sopra citate dell`art. 474 del C.P. che punisce il commercio di prodotti con segni falsi mediante la reclusione fino a due anni congiunta alla multa fino ad € 2.066,00. Dal punto di vista civilistico la condotta descritta concretizza un`evidente usurpazione di marchio in violazione del diritto di esclusività e di concorrenza sleale anche se realizzato da un soggetto non in diretta concorrenza del produttore, da ciò deriva la possibilità per il titolare del marchio usurpato di richiedere all`esercente il risarcimento del danno a norma dell` art. 2600 del codice civile. Senza contare che tali poco oneste condotte comportano spesso anche un uso improprio del sistema di spillatura concesso in comodato dai distributori, in violazione degli accordi contrattuali; ciò determina un inadempimento passibile di richiesta risarcitoria civile e concretizza anche il reato di appropriazione indebita, punita dall`art. 646 del codice penale con la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad € 1.033,00, in quanto è evidente una distrazione della cosa (sistema di spillatura) dalla destinazione cui originariamente il proprietario l`aveva destinata.
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