In riferimento all’Art. 62 che, come tutti sanno, regola i pagamenti nelle transazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto la querelle interpretativa sorta a seguito dei contrastanti pareri rilasciati da due diversi Ministeri nella primavera del 2013.
Una impasse burocratica che ha di fatto, e per certi versi, depotenziato l’Art. 62 offrendo uno scudo protettivo a coloro che vedevano il rispetto dei giusti termini di pagamento come il fumo negli occhi. Una gratuita presa di posizione dietro la quale, va detto, si erano arroccate le associazioni di categoria dei pubblici esercizi. I messaggi all’epoca erano più che palesi: "L’art. 62 non è più valido, potete pagare i vostri fornitori (i distributori) nei tempi e nei modi che vi sono più comodi". Tutto ciò, ovviamente, a discapito dei distributori che, anche per voce della Federazione Italgrob, hanno sempre considerato il rispetto dei termini di pagamento un atto doveroso sia a riguardo dell’Art. 62, che più in generale della eticità commerciale: tant’è che a monte della filiera la legge non è stata mai messa in discussione.
Nella diatriba, che tanta confusione ha ingenerato presso gli addetti ai lavori, è d’obbligo ricordare quali erano i discordanti punti di vista che vedevano, da un lato il Ministero delle Politiche Economiche e dall’altro quello delle Politiche Agricole. Le Politiche Economiche asserivano che l’Art. 62 era di fatto superato dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.192 del 9 novembre 2012 che attuava una direttiva U.E. in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il Ministero delle Politiche Agricole, invece (e giustamente), precisava che il D.Lgs. n.192 è meno restrittivo per termini e sanzioni correlate, e riguarda ogni genere di transazione commerciale; sottolineando che l’Art. 62 è inerente ad uno specifico settore di beni (prodotti agricoli e agroalimentari) e, data appunto questa sua "specificità", non può essere abrogato né assorbito da una disposizione di carattere più generale, come quella che riguarda il D.Lgs. n.192.
Ora finalmente, con il suo parere del 19 Febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha fatto definitiva chiarezza e, in risposta ad un quesito posto dall’AGCM (Antitrust), ha precisato che le disposizioni dell’Art. 62 "...si collocano in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti nelle transazioni commerciali". La norma speciale non può pertanto essere abrogata per effetto della succitata normativa comunitaria e nazionale di recepimento.
Con ciò il giudice amministrativo si è posto anche nella scia del TAR del Lazio il quale, con sentenza n. 7195/2013 depositata il 17/07/2013 era intervenuto su un ricorso presentato per l’annullamento dell’art. 2 del decreto del MIPAAF attuativo dell’Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. affermando la piena e perdurante vigenza dello stesso.
ITALGROB ora può ben dire "Avevamo ragione quando difendevamo i distributori contro le arbitrarie posizioni dei P.E.", infatti, la decisione del Consiglio di Stato, in punto di diritto, avvalla pienamente la posizione presa sin dall’inizio della querelle dalla Federazione Italgrob che ha sempre voluto e sostenuto l’Art. 62, si è fatta promotrice della sua piena applicazione e ne ha divulgato i principi. Inoltre, ci fa piacere che sia stata l’Antitrust a chiedere di risolvere la questione. Forse perché la stessa Antitrust ha preso in considerazione la possibilità di cominciare finalmente a fare controlli su chi rispetta o meno l’Art. 62? Sarebbe il caso, aggiungiamo.
ITALGROB è, e resta fermamente convinta, che l’Art 62, anche se non risolve appieno la problematica dei ritardi di pagamento, quanto meno costituisce un pungolo forte per la moralizzazione del mercato, specie sulle lungaggini dei pagamenti che di fatto costringe, senza che ne abbia i mezzi, la categoria dei distributori ad essere banca occulta nella filiera Ho.Re.Ca.. Una problematica incresciosa che la Federazione ha sempre denunciato e che ci si augura, dopo il definitivo chiarimento del Consiglio di Stato, possa vedere un inizio di soluzione.
Dino Di Marino
Direttore Generale Italgrob
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