Attualità
06 Agosto 2022La Federazione Italiana dei Distributori Horeca pone una serie di domande e quesiti necessari di chiarimento
Introdotta dalla Direttiva UE 633/2019, la disciplina delle pratiche sleali nel settore agroalimentare ha trovato la sua applicazione in Italia con il D.Lgs198 del 2021, in vigore dal 15 dicembre del 2021. Chiamato anche Utp, ossia Unfair Trading Practices, tale Decreto sta muovendo non pochi dibattiti e polemiche, soprattutto per la difficoltà della sua applicazione nel fuori-casa, sia in termini contrattuali, sia in termini di fatturazioni e sanzioni.
«Italgrob, da subito, è intervenuta con il Mipaaf per dare sostegno a tutti coloro che fanno parte della Federazione, ponendo non solo una serie di domande e quesiti necessari di chiarimento, ma mettendosi come interlocutore attivo in previsione del nuovo Governo che entrerà in carica dopo il 25 settembre 2022» afferma Dino Di Marino, Direttore Generale Italgrob. «Abbiamo già inviato una serie di strumenti utilissimi ai distributori, prodotti dal nostro referente legale, l’Avvocato Bettagno, per aiutarli nell’applicazione del Decreto, documenti nati anche dal confronto e dalla chiusura di un iter burocratico con il capo legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», aggiunge.
Entrando nello specifico, quali sono i punti fondamentali del D.Lgs198/21? È Febo Leondini di Italgrob a elencarli. «Come primo aspetto, a fronte di un rapporto di fornitura, deve esserci un contratto quadro che formalizzi le condizioni di acquisto e di vendita accettate dalle parti; il secondo punto riguarda lo stabilire in modo molto rigido i termini di pagamento; il terzo punto è l’obbligo dell’emissione degli interessi di mora, qualora non vengano rispettate le scadenze di pagamento, differenziate a 30 giorni per merce deperibile e a 60 giorni per merce non deperibile».
Esiste anche un altro punto che riguarda non solo il mondo Ho.Re.Ca. ma il comparto della vendita dei prodotti agricoli e alimentari, ossia un’elencazione precisa di quelle che sono le pratiche di compravendita considerate sleali. «Quest’ultimo elemento è importante per evitare il cosiddetto buyer power, andando così a ‘rinegoziare’ il potere del retail moderno, mentre, nei primi tre casi, c’è la volontà di ‘dare veste ufficiale’, normativa, fiscale e amministrativa a qualsiasi atto di compravendita».
Una procedura diffusa da tempo negli altri Paesi europei (e non solo) e che, anche l’Italia sta mettendo in atto per rendere quanto più trasparenti i rapporti commerciali. «Nel canale Ho.Re.Ca. il problema si pone poiché ci sono circa 3.500 aziende che servono oltre 350 mila punti vendita - prosegue Leondini -, e questo perché tante piccole realtà non sono attrezzate e non hanno un supporto adeguato nell’elaborare i dati, soprattutto di fronte all’obbligo della doppia fatturazione con i pagamenti a 30 o a 60 giorni a seconda dei prodotti acquistati».
Quali i consigli e i suggerimenti per le realtà che ancora hanno difficoltà nell’applicare il D.Lgs198/21? «La Federazione sta dando un significativo supporto con vademecum esplicativi, documenti volti a sciogliere dubbi e modelli contrattuali (facsimile) da poter utilizzare, già strutturati per soddisfare quanto richiesto dal Decreto. Inoltre è fondamentale affidarsi a consulenti di fiducia per razionalizzare i vari processi, contando anche su una certa elasticità da parte delle autorità di controllo. Tutto ciò con una chiara consapevolezza: quella di capire e affrontare i cambiamenti in atto» conclude Leondini.
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